19/07/2010

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Modifiche ai limiti dei vetri in edilizia

Dal 1° luglio sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri in relazione alla zona climatica come stabilito nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso ove è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 sulle "Modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.".
Il decreto legislativo succitato modifica in parte il Dlgs. 30 maggio 2008 n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, il Dlgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e il Dlgs. 29 dicembre 2006, n. 311 relativo alle "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia". In particolare l'articolo 7 del decreto legislativo in argomento introduce alcune modifiche all'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 anticipando i valori di trasmittanza termica dei vetri dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2010.
Oggi i nuovi valori di trasmittanza termica dei vetri in funzione della zona climatica, sono i seguenti:  Zona climatica A - 3,7; Zona climatica B - 2,7; Zona climatica C - 2,1; Zona climatica D - 1,9; Zona climatica E - 1,7; Zona climatica F - 1,3.


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